CATECHISMO DELLA DOTTRINA CRISTIANA; PARTE IV: DEI SACRAMENTI; CAPO IX: "Del Matrimonio"; 2. - Ministri, rito e disposizioni.
I ministri di questo sacramento sono gli stessi sposi, che vicendevolmente conferiscono e ricevono il sacramento.
Questo sacramento, conservando la natura di contratto, si amministra dagli stessi contraenti col dichiarare alla presenza del loro parroco, o di un suo delegato, e di due testimoni di unirsi in matrimonio. La benedizione che il parroco dà agli sposi non è necessaria per costituire il sacramento, ma si dà per sanzionare a nome della Chiesa la loro unione, e per chiamare sempre più sopra di essi le benedizioni di Dio.
Chi contrae matrimonio deve avere l'intenzione:
- di fare la volontà di Dio, che lo chiama a tale stato;
- di operare in esso la salute dell'anima propria:
- di allevare cristianamente i figliuoli, se Dio concede di averne.
Gli sposi, per ricevere con frutto il sacramento del Matrimonio devono:
- raccomandarsi di cuore a Dio per conoscere la sua volontà, e per ottenere da lui quelle grazie, che sono necessarie in tale stato;
- consultarsi coi propri genitori prima di farne la promessa, come lo esige l'ubbidienza e il rispetto dovuto ai medesimi;
- prepararsi con una buona confessione, anche generale, se fa bisogno, di tutta la vita;
- schivare ogni pericolosa familiarità di tratto e di parola nel conversare insieme.
Le persone congiunte in matrimonio devono:
- custodire inviolata la fedeltà coniugale e comportarsi sempre cristianamente in tutto;
- amarsi scambievolmente, sinceramente e profondamente, sopportandosi a vicenda con pazienza, e vivere in pace e concordia;
- se hanno dei figliuoli, pensare seriamente a provvederli secondo il bisogno; dar loro una cristiana educazione; e lasciare ad essi la libertà di scegliere lo stato a cui sono chiamati da Dio.
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