CATECHISMO DELLA DOTTRINA CRISTIANA; Parte terza; CAPO IV; 5. Del quarto precetto della Chiesa: "Pagar le decime dovute alla Chiesa"; 6. Del quinto precetto della Chiesa: "Non celebrare le nozze nei tempi proibiti".
Il quarto precetto si osserva col pagare quelle offerte o prestazioni che sono state stabilite per riconoscere il supremo dominio che Iddio ha sopra tutte le cose, e per provvedere all'onesta sussistenza de' suoi ministri.
Le decime si devono pagare di quelle cose e in quel modo che porta la consuetudine dei luoghi.
Nel quinto precetto la Chiesa non vieta la celebrazione del sacramento del Matrimonio, ma soltanto la solennità delle nozze dalla prima domenica dell'Avvento sino all'Epifania, e dal primo giorno di Quaresima sino all'ottava di Pasqua.
La solennità proibita da questo precetto consiste nella Messa propria degli sposi, nella benedizione nuziale, e nella pompa straordinaria delle nozze.
Le dimostrazioni di pompa non convengono nell'Avvento e nella Quaresima, perché questi sono tempi specialmente consacrati alla penitenza ed all'orazione.
La celebrazione del Matrimonio è, invece, proibita in modo assoluto il Venerdì Santo ed il Sabato Santo.
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