CATECHISMO DELLA DOTTRINA CRISTIANA; Parte terza; CAPO III; 4. Del settimo comandamento: "Non rubare"
Il settimo comandamento proibisce di prendere e di ritenere ingiustamente la roba altrui e di recar danno al prossimo nella roba in qualunque altro modo.
Rubando si pecca contro la giustizia, e si fa ingiuria al prossimo, prendendo e ritenendo contro il suo diritto e la sua volontà ciò che gli appartiene.
Si può prendere la roba degli altri senza fare peccato solo quando il padrone non fosse contrario, oppure in caso di estrema necessità, prendendo solo quanto è strettamente necessario per soddisfare l'urgente ed estremo bisogno.
Si danneggia il prossimo nella roba anche con la frode, con l'usura e con qualunque altra ingiustizia contro i suoi beni, come facendoli perdere ingiustamente, danneggiandoli, lavorando in modo non conforme al proprio dovere, non pagando per malizia i debiti, ferendo od uccidendo animali di proprietà altrui, rovinando cose avute in custodia, impedendo a qualcuno di fare un giusto guadagno, aiutando i ladri, ricevendo, nascondendo o comprando la roba rubata.
Rubare è peccato grave contro la giustizia quando si tratta di materia grave, cioè quando si toglie qualcosa di rilevante e quando, togliendo qualcosa di poco conto, il prossimo ne patisce grave danno.
Il settimo comandamento ci ordina di rispettare la roba degli altri, dare la giusta mercede agli operai, ed osservare la giustizia in tutto quello che riguarda la proprietà altrui.
Chi ha peccato contro il settimo comandamento non basta che se ne confessi, ma bisogna che faccia quello che può per restituire la roba d'altri e risarcire i danni.
Quando si trova qualche cosa di grande valore bisogna usare grande diligenza per trovarne il padrone, e restituirgliela fedelmente.
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